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STOP ALLE CARTELLE ESATTORIALI PER BOLLETTE ACQUA
13 luglio 2011 - Stop alla cartella esattoriale di Equitalia per la bolletta dell'acqua: la fattura di chi gestisce il servizio non è titolo esecutivo. Con l'importante decisione la Cassazione ha diffidato una società laziale ad emettere cartelle esattoriali senza titolo pedissequamente condannandola alle spese di giudizio.
La trasparenza non è sempre di casa nei rapporti tra Equitalia ed i cittadini, tant'è che la Cassazione è intervenuta con l'ordinanza pubblicata il 4 luglio 2011 dalla terza sezione civile precisando i comportamenti che devono tenere le società di riscossione.
Per quanto riguarda la necessità di chiarezza, secondo i giudici di piazza Cavour, il rapporto fornitore-utente è di tipo privatistico e le tariffe che il gestore del servizio idrico incassa dal consumatore costituiscono corrispettivi di diritto privato. La Corte, infatti, esclude sul punto che si possa configurare la possibilità di un uso da parte della società che riempie i rubinetti nelle case del Basso Lazio, società per azioni a partecipazione pubblica, a sostenere di avere facoltà di riscossione coattiva del credito da tariffa mediante il ruolo affidato al concessionario Equitalia Gerit. La fattura della bolletta dell'acqua di chi gestisce il servizio non è titolo esecutivo. La controversia risiede nelle modifiche introdotte dalla legge 286/06 che ha convertito il decreto legge 262/06 (la norma ritoccata è quella di cui al Decreto legislatovo 03.04.2006, numero 152, articolo 156 che riportiamo :"1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione. 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. 3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate ).
Con quell'intervento il legislatore ha voluto soltanto precisare chi sono i soggetti ai quali è possibile affidare la riscossione della tariffa, ma non ha affatto dato il via libera alla possibilità di riscossione mediante ruolo con un sistema del tutto autonomo rispetto a quello normale, adottato per entrate di diritto privato degli enti pubblici. L'interpretazione opposta porterebbe a conseguenze paradossali nei rapporti di diritto privato: mentre gli enti pubblici dovrebbero munirsi di un titolo esecutivo per iscrivere l'entrata a ruolo e riscuoterla, il gestore di servizio idrico integrato potrebbe procedere facendone tranquillamente a meno. -
Giovanni D'Agata componente del Dipartimento tematico nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" - 2011 © www.augustaonline.it
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